Invalidità civile

La premessa è stata scritta per facilitare il compito alle persone che intendono inoltrare la domanda per il riconoscimento dell’Invalidità Civile o dei benefici della Legge 104, in quanto affette da Diabete Mellito.

Lo scopo infatti è di chiarire, per quanto possibile in termini semplici, quali sono le percentuali di invalidità in relazione alle menomazioni presentate, quali sono i benefici derivanti dai vari punteggi di invalidità e quale è la prassi per fare la domanda di invalidità.

Chi scrive ha cercato di semplificare al massimo i concetti, pur trattandosi di una normativa complessa e, a prima vista, per certi aspetti, ostile. Ciò è avvenuto perché, dopo la pubblicazione della Legge nel 1988 e poi nel 1992, si sono via via aggiunte leggi e leggine che, a seconda dei Governi che si sono succeduti, hanno aggiunto (a volte tolto) benefici di vari tipi, ad esempio di natura fiscale, che con l’impianto originario delle norme avevano poco a che fare. Ad esempio non tutti sanno che alcune persone chiedono l’Invalidità Civile perché così, a Verona, possono frequentare le piscine comunali gratis…

Ovviamente quanto si trova in queste pagine non è esaustivo della materia, e forse neppure chiarisce a fondo certi aspetti: soprattutto per quanto riguarda i cosiddetti “benefici minori” . Per avere informazioni complete bisogna rivolgersi agli esperti: all’INPS in primo luogo, ma anche agli Enti di Patronato e alle Associazioni di categoria (ANMIC, ANFASS, ecc).

Molte informazioni si trovano nei siti Internet che vengono citati in fondo a questa pagina, con l’avvertenza tuttavia che alcune pagine di questi siti non sempre sono aggiornate, specie se non si tratta di siti ufficiali.

Con la speranza di avere dato una mano a chi è interessato alla materia, faccio i migliori auguri a tutti,

nuovamente scusandomi per le eventuali imprecisioni che si possono trovare nel testo.

Vito Verga

Verona ottobre 2018

Invalidità civile

Chi è considerato INVALIDO CIVILE?

  • Il cittadino di età compresa tra i 18 e i 65 anni portatore di menomazioni congenite o acquisite, anche di carattere progressivo, che determinino una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore a 1/3 (33%). Sono valutati anche i disturbi psichici e le insufficienze mentali.
  • Il minore di 18 anni, con “difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell’età” (per i minori non si applicano le tabelle percentuali).
  • Il cittadino con più di 65 anni che abbia “difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età”. Per gli anziani le tabelle vengono applicate solo per esigenze particolari.
  • Sono considerati invalidi civili anche i ciechi e i sordi (tabelle particolari).

 

LA TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO DI INVALIDITÀ CIVILE.

Un’apposita tabella prevista dall’ art. 2 del D. Lgs 509/1988 e approvata con decreto del Ministero della Sanità il 5 febbraio 1992 indica per ogni tipo di patologia o condizione invalidante la percentuale di riduzione della capacità lavorativa. In alcuni casi è indicato un valore fisso, in altri un minimo e un massimo. Siccome la tabella è molto lunga e complessa, qui di seguito se ne riporta un estratto, con un elenco delle patologie di maggior interesse per la valutazione del punteggio per la persona con diabete mellito, comprese le eventuali complicanze e co-morbidità.

 

APPARATO ENDOCRINO

Min Max Fisso
OBESITÀ – (INDICE DI MASSA CORPOREA COMPRESO TRA 35 E 40) CON COMPLICANZE ARTROSICHE 31 40 0
ARTROPATIA GOTTOSA CON GRAVE IMPEGNO RENALE 91 100 0
DIABETE INSIPIDO RENALE 0 0 46
DIABETE MELLITO TIPO 1° O 2° CON COMPLICANZE MICRO – MACROANGIOPATICHE CON MANIFESTAZIONI CLINICHE DI MEDIO GRADO (CLASSE III) 41 50 0
DIABETE MELLITO INSULINO – DIPENDENTE CON MEDIOCRE CONTROLLO METABOLICO E IPERLIPIDEMIA O CON CRISI IPOGLICEMICHE FREQUENTI NONOSTANTE TERAPIA (CLASSE III) 51 60 0
DIABETE MELLITO COMPLICATO DA GRAVE NEFROPATIA E/O RETINOPATIA PROLIFERANTE, MACULOPATIA, EMORRAGIE VITREALI E/O ARTERIOPATIA OSTRUTTIVA (CLASSE IV) 91 100 0

 

APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO

Min Max Fisso
MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA LIEVE (I CLASSE NYHA) 21 30 0
MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA MODERATA (II CLASSE NYHA) 41 50 0
MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA GRAVE (III CLASSE NYHA) 71 80 0
MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA GRAVISSIMA (IV CLASSE NYHA) 0 0 100

 

APPARATO LOCOMOTORE – ARTO INFERIORE

Min Max Fisso
PIEDE PIATTO MONOLATERALE NON COMPLICATO 0 0 4
AMPUTAZIONE DI COSCIA 0 0 65
AMPUTAZIONE DI GAMBA SENZA POSSIBILITÀ DI PROTESI 0 0 60
AMPUTAZIONE DI GAMBA TERZO MEDIO PROTESIZZABILE 0 0 46
AMPUTAZIONE DI GAMBA TERZO SUPERIORE 0 0 60
AMPUTAZIONE DI GINOCCHIO 0 0 55
AMPUTAZIONE TARSO – METATARSICA 0 0 46
DISARTICOLAZIONE DI ANCA 0 0 85
DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO 0 0 65
EMIPELVECTOMIA 0 0 100
PERDITA DEI DUE ALLUCI 0 0 15
PERDITA DEI DUE PIEDI 0 0 70
PERDITA DI UN PIEDE 0 0 35

 

APPARATO URINARIO

Min Max Fisso
PROSTATITE CRONICA O IPERTROFIA PROSTATICA 11 20 0
RITENZIONE URINARIA CRONICA CON CATETERE A PERMANENZA 0 0 46
RITENZIONE URINARIA CRONICA CON CATETERISMO SALTUARIO 0 0 25
RITENZIONE URINARIA CRONICA (PLURISETTIMANALE) 0 0 35
MEGAVESCICA 0 0 30
IDRONEFROSI BILATERALE 41 50 0
IPOPLASIA RENALE BILATERALE 0 0 75
IPOPLASIA SEGMENTARIA RENALE SENZA DISTURBI FUNZIONALI 0 0 15
NEFRECTOMIA CON RENE SUPERSTITE INTEGRO 0 0 25
NEFROLITIASI CON NECESSITÀ DI DIETA RIGIDA E DI ALMENO 2 CONTROLLI E/O TRATTAMENTI ANNUALI 21 30 0
PTOSI RENALE BILATERALE NON COMPLICATA 0 0 15
RENE A FERRO DI CAVALLO CON CALCOLOSI 0 0 45
RENE A FERRO DI CAVALLO CON IDRONEFROSI 0 0 55
RENE A FERRO DI CAVALLO NON COMPLICATO 11 20 0
RENE ECTOPICO PELVICO 0 0 11
RENE MULTICISTICO UNILATERALE NON COMPLICATO 0 0 21
RENE POLICISTICO BILATERALE 0 0 70
SINDROME NEFROSICA CON INSUFFICIENZA RENALE GRAVE 81 90 0
SINDROME NEFROSICA CON INSUFFICIENZA RENALE LIEVE 31 40 0
PIELONEFRITE CRONICA 0 0 30
ESITI DI NEFROPATIA IN TRATTAMENTO DIALITICO PERMANENTE 91 100 0
TRAPIANTO RENALE 0 0 60

 

SISTEMA NERVOSO PERIFERICO

Min Max Fisso
LESIONE DEL N. SCIATICO (TRONCO COMUNE) 21 30 0
LESIONE DEL N. SCIATICO – POPLITEO ESTERNO 0 0 25
PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PARAPLEGIA ASSOCIATA O NON A DISTURBI SFINTERICI 0 0 100
PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA LIEVE 31 40 0
PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA MEDIO 51 60 0
PARESI DELL’ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PLEGIA 41 50 0
PARESI DELL’ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PLEGIA ASSOCIATA AD INCONTINENZA SFINTERICA 71 80 0
PARESI DELL’ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA LIEVE 11 20 0
PARESI DELL’ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA MEDIO 21 30 0
PARESI DELL’ARTO SUPERIORE DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA LIEVE 21 30 0
PARESI DELL’ARTO SUPERIORE DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA MEDIO 41 50 0
PARESI DELL’ARTO SUPERIORE DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PLEGIA 61 70 0
PARESI DELL’ARTO SUPERIORE NON DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA LIEVE 21 30 0
PARESI DELL’ARTO SUPERIORE NON DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA MEDIO 31 40 0
PARESI DELL’ARTO SUPERIORE NON DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PLEGIA 51 60 0
TETRAPARESI CON DEFICIT DI FORZA MEDIO 71 80 0
TETRAPARESI CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O TETRAPLEGIA CON ASSOCIAZIONE O NON A INCONTINENZA SFINTERICA 0 0 100
SINDROME DELLA CAUDA EQUINA COMPLETA CON DISTURBI SFINTERICI E ANESTESIA A SELLA 61 70

 

APPARATO VISIVO

Min Max Fisso
ANOFTALMO CON POSSIBILITÀ DI APPLICARE PROTESI ESTETICA 0 0 30
ANOFTALMO SENZA POSSIBILITÀ DI APPLICARE PROTESI ESTETICA 31 40 0
CATARATTA (CONGENITA – TRAUMATICA – SENILE) SENZA RIDUZIONE DEL VISUS INTERVENTO CHIRURGICO POSSIBILE 0 0 5
CECITÀ BINOCULARE 0 0 100
CECITÀ MONOCULARE 0 0 30
CECITÀ MONOCULARE CON VISUS DELL’OCCHIO CONTROLATERALE SUP. 1/20 – INF. 3/50 8 19 00
CECITÀ MONOCULARE – VISUS CONTROLATERALE SUP. 3/50 – INF. 1/10 CON RIDUZIONE DEL CAMPO VISIVO DI 30° 71 80 0
CECITÀ MONOCULARE – VISUS NELL’OCCHIO CONTROLATERALE INF. 1/20 91 100 0
CHERATOCONO – POSSIBILITÀ DI CORREZIONE CON OCCHIALI O LENTI CORNEALI 0 0 5
DIPLOPIA IN POSIZIONE PRIMARIA 0 0 25
DIPLOPIA NELLO SGUARDO IN ALTO 0 0 5
DIPLOPIA NELLO SGUARDO IN BASSO 0 0 20
DIPLOPIA NELLO SGUARDO LATERALE 0 0 10
DISCROMATOPSIA CONGENITA O ACQUISITA 1 10 0
EMIANOPSIA BINASALE 0 0 20
EMIANOPSIA BITEMPORALE 0 0 60
EMIANOPSIA INFERIORE 0 0 41
EMIANOPSIA NASALE 0 0 10
EMIANOPSIA OMONIMA 0 0 40
EMIANOPSIA SUPERIORE 0 0 10
EMIANOPSIE MONOCULARI – CONSERVAZIONE DEL VISUS CENTRALE 0 0 20
EMIANOPSIE MONOCULARI – SENZA CONSERVAZIONE DEL VISUS CENTRALE 0 0 60
MALATTIE DEL VITREO CON VISUS INFERIORE A 5/10 0 0 10
QUADRANTOPSIE – SUPERIORE O INFERIORE 0 0 10
RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO FRA 10° E 30° DAL PUNTO DI FISSAZIONE DI UN SOLO OCCHIO 0 0 10
RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO FRA 10° E 30° IN ENTRAMBI GLI OCCHI 31 40 0
RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO INFERIORE A 10° IN UN SOLO OCCHIO 0 0 15
RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO INFERIORE A 10° IN ENTRAMBI GLI OCCHI 0 0 80
PERDITE DEL VISUS MONO E BINOCULARI (PUNTEGGIO COME DA TABELLA ALLEGATA) (*) 0 0 0
COLOBOMA 0 0 5
CORIORETINITE – ESITI CICATRIZIALI SENZA RIDUZIONE DEL VISUS O CAMPIMETRICA 0 0 5
DISTACCO DI RETINA – OPERATO CON RECUPERO DELLA FUNZIONE 0 0 5
ECTROPION PALPEBRALE 0 0 8
ENTROPION PALPEBRALE 1 10 0
GLAUCOMA ACQUISITO 11 20 0
GLAUCOMA CONGENITO 0 0 10
OCCHIO SECCO 1 10 0
PARALISI DEL M. ORBICOLARE 1 10 0
EPIFORA 1 10 0

 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI DEFICIT VISIVI BINOCULARI

VISUS 9/10 8/10 7/10 6/10 5/10 4/10 3/10 2/10 1/10 1/20 MENO DI 1/20
9/10 a 8/10 0 2 3 5 7 10 15 20
7/10 a 6/10 2 3 5 7 10 15 20 30
5/10 a 4/10 3 5 7 10 15 20 30 40
3/10 5 7 10 15 20 30 40 60
2/10 7 10 15 20 30 40 60 70
1/10 10 15 20 30 40 60 70 80
1/20 15 20 30 40 60 70 80 100
MENO DI 1/20 20 30 40 60 70 80 100 100

 

Infermità plurime.

Cosa accade se la stessa persona ha più di una infermità? Se le infermità sono a carico dello stesso organo o dello stesso apparato, come ad esempio l’apparato digerente (infermità “concorrenti”) si stabiliscono le percentuali assegnate a ciascuna e si sommano.

Se invece sono ‘coesistenti’, vale a dire interessano organi o apparati diversi, si valuta la percentuale di ciascuna e si procede a un calcolo detto calcolo riduzionistico nel quale, alla somma dei primi due valori percentuali viene sottratto il loro prodotto. Se i valori sono più di due, il numero ottenuto dalla prima operazione viene associato al parametro della terza percentuale e così via.

LE PERCENTUALI DI INVALIDITA’ E I RELATIVI BENEFICI

Il requisito minimo per l’invalidità civile è essere affetti da malattie e menomazioni permanenti e croniche, sia di natura fisica che psichica ed intellettiva che riducono la capacità lavorativa della persona in misura non inferiore ad un terzo (cioè superiore al 33%).

Questi sono i benefici a seconda della percentuale di invalidità crescente:

Da 34 % Concessione di ausili e protesi. Le concessione di ausili e protesi è subordinata alla diagnosi indicata nella certificazione di invalidità.

DA 46% Collocamento mirato ai sensi della cosiddetta “Legge 68 del 1999”. L’invalido e’ iscritto nelle liste speciali di collocamento. Il lavoro assegnato dovrà tenere conto delle menomazioni dell’invalido. Faccio osservare che questo valore rientra nella fascia del “ diabete mellito tipo 1 o 2 con complicanze micro-macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (classe III): 41-50”.

Da 51% Congedo straordinario per cure, se previsto dal CCNL.

Da 67% Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (esenzione del ticket su tutte le prestazioni non farmaceutiche, mentre per queste l’esenzione del ticket è “per patologia” ). In Veneto, rilascio della  tessera regionale di circolazione sui mezzi pubblici con tariffa agevolata.

Da 75%   ASSEGNO MENSILE, (cosiddetta “pensione di invalidità civile”) concesso alle persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni prive di impiego, nel rispetto dei limiti di reddito per usufruirne. E’ incompatibile con altri redditi pensionistici. Per chi supera i 65 anni di età è previsto l’assegno sociale dell’INPS. I lavoratori che risultano invalidi oltre il 75%, hanno diritto, a partire dalla data del riconoscimento dell’invalidità, a 2 mesi di contributi figurativi aggiuntivi per anno, che consentono di andare in pensione anticipatamente, restando fisso a 5 anni l’anticipo massimo consentito.

Da 80% I lavoratori che hanno un’invalidità superiore all’80% hanno diritto ad accedere alla pensione di vecchiaia anticipata. Per accedervi sono richiesti almeno 60 anni di età per gli uomini e 55 per le donne, a cui si aggiungono gli adeguamenti alla speranza di vita.

100% Fornitura gratuita di ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. Collocamento obbligatorio se è presente capacità lavorativa residua. Esenzione dal ticket. Tessera di libera circolazione gratuita. PENSIONE DI INABILITA’ (lavorativa) per le persone di età compresa tra 18 e 65 anni, nel rispetto dei limiti reddituali.

100% più Indennità di Accompagnamento Si intende la persona incapace di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e/o con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Per “atti quotidiani” in genere si intendono ad esempio: lavarsi, vestirsi, alimentarsi, ecc. Oltre ai benefici del punto precedente viene concesso il beneficio economico dell’INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO, indipendentemente dall’età e dai redditi posseduti, che viene sospesa durante i periodi di ricovero gratuito in istituto.

I benefici spettanti ai minori di 18 anni, con  “difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell’età” sono:

  • indennità di frequenza (assegno mensile, concesso in relazione al reddito)
  • indennità di accompagnamento (se si tratta di una malattia molto grave con necessità di assistenza continua)
  • Per il minore il riconoscimento dell’invalidità civile dà diritto, oltre all’indennità di frequenza a: prestazioni riabilitative (fisioterapiche, protesiche), cure termali, esenzione ticket su medicinali, analisi di laboratorio, visite specialistiche, ecc.
  • Al compimento del 18° anno dovrà ripetersi la valutazione dell’invalidità. Questa visita verificherà la permanenza dei requisiti necessari per continuare a percepire l’indennità di accompagnamento (nel caso si sia titolari di questa prestazione), ovvero stabilirà la percentuale di invalidità civile (v. sopra).
  • Per i sordi e i ciechi civili: i benefici economici non sono collegati ad una percentuale, bensì al grado di diminuzione visiva, nel caso di non vedenti, e allo status di sordomuto, se si rientra entro i requisiti di legge: perdita di 75 db. e sordità insorta prima dell’età evolutiva (12 anni).

 

LA LEGGE 104

Si tratta della “legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap” (legge 104/92). All’articolo 3, comma 1, viene definita la persona handicappata come “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Quando poi la minorazione ha ridotto l’autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (articolo 3, comma 3, legge 104/92) la persona è valutata in stato di handicap grave.

L’accertamento dello stato di handicap quindi si basa su principi diversi da quelli per il riconoscimento dell’invalidità civile, poiché per la valutazione dell’handicap si tiene conto della difficoltà di inserimento sociale della persona disabile, che è dovuta non solo alla patologia o menomazione di cui questa persona è affetta, ma anche alla sua situazione reale di vita, tenuto anche conto dell’età. In particolare può essere complessa la definizione di “Handicap in situazione di gravità” (che dà luogo ai maggiori benefici) in quanto la gravità, come detto, non è data solo dalla gravità della malattia, ma soprattutto dalla valutazione che deve fare la Commissione delle condizioni reali della persona in esame, di quanto supporto esterno ha bisogno, ecc.

I benefici che derivano dal riconoscimento dello stato di handicap non sono economici ma esclusivamente sociali, lavorativi e fiscali e si diversificano a seconda che sia stata riconosciuta o meno la condizione di handicap grave.

Agevolazioni per persona con handicap (comma 1):

  • Diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e precedenza nelle graduatorie se è stata fatta domanda di trasferimento (art. 21 Legge 104/92), in caso di assunzione in enti pubblici;
  • Diritto agli ausili necessari per sostenere le prove, nonché alla disponibilità di tempi aggiuntivi a quelli stabiliti (art. 20 Legge 104/92) in caso di esami pubblici o abilitazione alle professioni;
  • Possibilità di acquisto auto con Iva al 4% ed esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche (art. 8 della Legge 449/97 e art. 30 comma 7 della Legge 328/2000), sempre che la persona con handicap abbia ridotte capacità motorie permanenti o sia affetta da pluriamputazioni;
  • Possibilità dell’Iva al 4% per l’acquisto di apparecchiature e dispositivi meccanici, elettronici o informatici, anche appositamente fabbricati, preposti alla riabilitazione o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso all’informazione e alla cultura (art. 3 del DM 14/3/1998), in caso di disabilità motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.

Agevolazioni per persona con handicap grave (comma 3):

Nel caso in cui l’handicap riguardi un figlio minore:

  • La lavoratrice madre (o in alternativa il padre) di bambino inferiore ai tre anni, possono ottenere prolungamento dell’astensione facoltativa dal lavoro oppure 2 ore di permesso giornaliero.
  • Chiunque assiste un bambino di età superiore a tre anni può usufruire di: 3 giorni di permesso mensile, purché il soggetto non sia ricoverato a tempo pieno; oppure 2 anni di congedo straordinario retribuito (coperti da contribuzione) per assistere a casa il minore; del diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina; diritto di non essere trasferito ad altra sede di lavoro senza il suo consenso .

Quando un lavoratore portatore di handicap grave può usufruire di permessi lavorativi per prendersi cura di se stesso? [secondo quanto detto, si tratta di una situazione limite, in quanto difficilmente viene concessa la gravità ad una persona in grado di lavorare].

Questi permessi vengono concessi per consentire al lavoratore con handicap in condizione di gravità di prendersi cura di se stesso e, pertanto, non sono da confondersi con i permessi rivolti alla cura di familiari con handicap. Il lavoratore ha diritto di assentarsi dal lavoro per 3 giorni al mese o, in alternativa, per 2 ore al giorno tutti i giorni. Se l’attività lavorativa giornaliera è inferiore alle 6 ore, il permesso orario giornaliero si riduce ad 1 ora.

Quando un lavoratore può chiedere un permesso lavorativo per assistere un familiare con handicap grave? (Questa è la situazione più frequente)

Questi permessi (da non confondersi con il congedo) vengono concessi per consentire al lavoratore di assistere un familiare con handicap in condizione di gravità. Il lavoratore ha diritto di assentarsi dal lavoro per 3 giorni al mese o, in alternativa, per 18 ore al mese. Il lavoratore, su richiesta, deve essere in grado di documentare al datore di lavoro che il tempo di mancato lavoro è stato impiegato per l’assistenza del familiare (giurisprudenza).

E’ anche possibile richiedere il congedo straordinario retribuito di due anni fruibile dal lavoratore dipendente per assistere il familiare (figlio, fratello e/o sorella, coniuge, genitore) portatore di handicap in condizioni di gravità.

Si sottolinea che la certificazione di handicap e di handicap grave è solo uno dei requisiti per godere delle agevolazioni: devono sussistere altre condizioni specificamente richieste per usufruire di ogni singola facilitazione.

 

COME OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DELL’INVALIDITA’ CIVILE

Le domande per ottenere i benefici in materia di invalidità , cecità e sordità civile, handicap, e disabilità (Legge 68) devono essere presentate all’INPS, accompagnate dalla certificazione medica, UNICAMENTE TRAMITE INTERNET.

Chi intende presentare domanda per il riconoscimento di una infermità invalidante deve:

1. Recarsi da un medico abilitato alla compilazione online del “certificato medico introduttivo”, perché sia attestata la patologia invalidante;

2. Presentare la domanda di riconoscimento dei benefici all’INPS via Internet, direttamente o meglio tramite Patronato o Associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS). Nella domanda va specificato quali benefici vengono chiesti: Invalidità civile, Legge 104, Legge 68.

3. Effettuare la visita medica di accertamento presso la Commissione nella sede INPS, nella data che gli verrà comunicata (in Veneto le Commissioni non sono più in carico alle ULSS).

LA CERTIFICAZIONE MEDICA

Il medico certificatore deve essere abilitato, cioè deve aver fatto richiesta all’INPS e aver ottenuto un codice PIN che permette la trasmissione della certificazione medica online ( il medico di base in genere è abilitato).

Il medico compilerà il certificato sulla base del modello messo a disposizione sullo stesso sito. Una volta completata l’acquisizione online del certificato, il medico deve consegnare al richiedente:

  • l’attestato di trasmissione che riporta in numero di certificato e che deve essere conservato dal richiedente per l’abbinamento della certificazione medica alla successiva domanda;
  • la copia originale firmata del certificato;
  • l’eventuale certificato di intrasportabilità in caso di richiesta di visita domiciliare (si fa presente che le visite domiciliari vengono effettuate solo per casi documentati con pericolo di aggravamento dell’invalido in caso di spostamenti e compatibilmente con le dotazioni delle Commissioni).

NB: Il certificato ha una validità massima di 30 giorni dal rilascio (ai fini dell’abbinamento alla domanda).

 

LA VISITA MEDICA PRESSO LA COMMISSIONE INPS

Bisogna presentarsi alla visita, nella data fissata, con un valido documento di identità , il certificato medico in originale firmato e tutta la documentazione sanitaria in possesso del richiedente. La documentazione più importante deve essere anche in fotocopia, perchè sarà trattenuta dalla Commissione. E’ possibile per il richiedente farsi assistere dal proprio medico di fiducia.

In caso di assenza ingiustificata sarà effettuata una seconda convocazione. Due assenze consecutive saranno considerate come una RINUNCIA alla domanda, con perdita di efficacia della stessa.

Al termine della visita viene redatto il verbale elettronico, che riporta l’esito, i codici nosologici internazionali (ICD-9) e l’indicazione dell’eventuale scadenza dei benefici, in caso di necessità di una successiva visita di revisione.

Infine si ritiene opportuno suggerire che il verbale pervenuto venga portato all’ente che ha compilato la domanda, per farsi spiegare in dettaglio i benefici e i passi successivi da compiere.

E’ sempre possibile fare una successiva domanda, di aggravamento, nel caso che siano intervenute nuove patologie o complicanze.

ALCUNI SITI INTERNET DI INTERESSE:

www.INPS.it

www.superabile.it

www.dirittierisposte.it

www.disabili.com

www.handylex.org

www.medisoc.it

Fonte: sito FAND.it, Associazione Italiana Diabetici